La norma penale è sempre una manifestazione del potere sovrano dello Stato. La materia delle fonti è dominata dal principio sintetizzato nel brocardo latino nullum crimen nulla poena sine lege.
Tale principio definito di stretta legalità, è stabilito nell’articolo 1 del codice penale: Nessuno può essere punito per un fatto che non sia espressamente preveduto come reato dalla legge, né con pene che non siano da esse stabilite.
Principio riaffermato anche nell’art. 25 della Costituzione, nel quale si dice: Nessuno può essere punito se non in forza di una legge che sia entrata in vigore prima del fatto commesso.
Ciò detto, possiamo definire il diritto penale come l’insieme di norme giuridiche attraverso cui lo Stato proibisce determinati comportamenti umani considerati illeciti, mediante la minaccia di una sanzione criminale.
La conseguenza della violazione di un comportamento proibito è l’applicazione della pena, ovvero di una sofferenza che lo Stato infligge alla persona che ha violato un dovere giuridico. La pena consiste nella privazione o diminuzione di un bene individuale: vita, libertà, patrimonio.
La gravità delle conseguenze che seguono la violazione di un comportamento vietato induce lo Stato a porre rigorosi limiti nell’applicazione delle pene; queste infatti, per essere legalmente comminate, devono essere emanate da un giudice a seguito di un regolare processo penale.
Il comportamento umano vietato dalla legge si definisce reato.
Per chiarire quest’ultimo concetto: chiunque, ad esempio, si impossessa di una bicicletta di proprietà di un’altra persona, realizza un comportamento umano che per il nostro diritto penale è un reato, definito furto e previsto dall’art. 624 del c.p.
Il Codice Penale, che nell’attuale momento storico rappresenta il principale complesso di norme giuridiche penali, è entrato in vigore il 1 luglio 1931, e comunque viene chiamato Codice Rocco, dal nome del Ministro della Giustizia dell’epoca, il quale ne fu anche il principale ispiratore ed artefice.
Nel corso degli anni molte norme del codice hanno subito modificazioni rispetto al testo originario anche ad opera delle molte leggi speciali che lo hanno integrato adeguandolo alle esigenze contemporanee.
Il Codice Rocco, inoltre, si divide in tre libri: il primo tratta Dei reati in generale , il secondo Dei delitti in particolare ed il terzo Delle contravvenzioni in particolare.
Il Codice, infine, non si limita alla descrizione dei singoli reati, ma consta anche di tutte quelle disposizioni ( c.d. parte generale) che configurano gli elementi del reato, disciplinano i soggetti di questo, regolano l’applicazione della pena, prevedono cause di esclusione e di estinzione del reato e delineano tutti gli istituti predisposti per il funzionamento del sistema.